Dizionario borbonico: silenzio-assenso

silènzio-assènso (loc. s. m.; comp. di silenzio e assenso, art. 20 della legge 241/1990). 1. Nel diritto amministrativo: se l’amministrazione non risponde entro il termine, la domanda si intende accolta. 2. Nella pratica: un sì che esiste, ma va dimostrato.

L’idea di partenza è di quelle che fanno venire voglia di applaudire. Il cittadino presenta una domanda, l’ufficio ha un termine per rispondere, di solito trenta giorni, in certi casi novanta. Se scade e nessuno ha detto no, vuol dire sì. Il silenzio dell’amministrazione, che per decenni era stato un muro, diventa una risposta.

Significato ufficiale

Lo dice l’articolo 20 della legge sul procedimento amministrativo: nei procedimenti avviati su domanda di un privato, il silenzio dell’amministrazione equivale all’accoglimento. Una piccola rivoluzione copernicana: non è più il cittadino a dover aspettare il permesso, è l’ufficio a dover motivare il rifiuto. Entro una data.

Significato reale

Poi si legge il comma 4, quello delle eccezioni, e l’entusiasmo si ridimensiona. Il silenzio-assenso non vale per gli atti che riguardano il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, il rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo, la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità. Più i casi in cui il diritto europeo impone un provvedimento espresso, più quelli in cui la legge dice che il silenzio vale rifiuto, più quelli individuati con decreto del Presidente del Consiglio.

Tradotto: il silenzio vale sì, tranne quando la pratica è importante. Il che è anche ragionevole, va detto: nessuno vuole che un impianto inquinante apra perché un ufficio era in ferie. Ma il risultato è che la regola generale si applica soprattutto ai casi in cui una risposta arriverebbe comunque.

E c’è il secondo tempo. Il sì formato con il silenzio può essere annullato in autotutela dall’amministrazione: dopo la legge Semplificazioni del dicembre 2025 il termine è sceso da dodici a sei mesi, e servono ragioni di interesse pubblico concrete. È un miglioramento, ma restano sei mesi in cui il sì che nessuno ha detto può essere revocato da qualcuno che finalmente parla.

Il capolavoro: il certificato del silenzio

Qui arriva il pezzo di bravura. Il sì tacito, per esistere nel mondo reale, va dimostrato: alla banca che deve erogare il mutuo, al notaio, all’impresa che deve iniziare i lavori. E un silenzio, per sua natura, non si può allegare.

Servono quindi delle carte che attestino che non è arrivata nessuna carta. Il decreto legge 19 del 2026, convertito ad aprile, ha messo mano proprio a questo: l’amministrazione deve rilasciare l’attestazione in forma telematica e automatica. E se non la rilascia? Se l’ufficio resta in silenzio anche sul proprio silenzio? Allora il privato o il suo tecnico, passati dieci giorni, se la autocertificano da soli.

Il che, a pensarci, è quasi commovente: una norma che prevede il silenzio dell’amministrazione sul silenzio dell’amministrazione, e lo risolve chiedendo al cittadino di dichiarare che nessuno gli ha detto niente. Due volte.

Esempio d’uso

– Il permesso è arrivato?
– No.
– Quindi è stato negato?
– No, è stato concesso.
– E come lo dimostro?
– Chieda l’attestazione al Comune.
– E se il Comune non risponde?
– Allora se la scrive lei.

Sinonimi e speranze

Sinonimi: “chi tace acconsente”, che però in italiano è un proverbio e non richiede allegati. Contrario: “silenzio-rifiuto”, cioè la stessa attesa con il finale peggiore.

La direzione, per onestà, è quella giusta: termini più certi, autotutela più breve, attestazioni automatiche. Manca solo l’ultimo passo, il più difficile per una pubblica amministrazione: fidarsi del proprio silenzio.

Aggiornato a novembre 2026.

Fonti: testo dell’art. 20 della legge 241/1990, LavoriPubblici sulla legge 182/2025, Edilportale sulla legge 50/2026.

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