E' la tassa sui passi carrai che ricorda le imposte medievali ma nasce nel 1997: in legge finanziaria il Governo diminuì i fondi all’Anas consentendogli però al contempo di "rifarsi" sui cittadini. La medesima normativa prevedeva che il secondo anno la tassa potesse essere incrementata del 150% lasciando poi libero arbitrio negli anni successivi. Ed è così che si è giunti addirittura a casi di aumenti dell’8000%. All'Anas si sono aggiunti i comuni e le province, per le rispettive strade. Al fine della paleo-imposta sono considerati passi carrabili i manufatti costituiti da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (art.44, e. 4, D.Lgs. n. 507/1993). Per le strade private aperte al pubblico transito l'autorizzazione è concessa dal Comune. La superficie tassabile dei passi carrai si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
La tassa relativa ai passi carrai può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
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